I compiti e funzioni dell’ANAC nel nuovo codice dei Contratti pubblici

Il legislatore con il principio direttivo recato alla lett. t) dell’art. 1 della legge delega, ha delineato un sistema nel cui ambito all’Autorità di settore sono attribuiti numerosi compiti e prerogative. In tale previsione sono richiamate le funzioni di regolazione, di vigilanza, controllo e di precontenzioso, poi declinati in termini generali rispettivamente nell’art. 213 e, con riguardo al precontenzioso, nell’art. 211 del D.Lgs. 50/2016.

Uno sguardo al nuovo codice dei contratti pubblici

In particolare, ancorché, il nuovo codice traduca le previsioni generali della legge delega in una miriade di disposizioni applicative, è l’art. 213 a rappresentare senz’altro la più articolata disposizione dedicata alla disciplina dell’Autorità Anticorruzione in ambito codicistico, sino a potersi configurare come una sorta di summa della sistematica delle relative attribuzioni.

L’articolo in questione, che per vero nel suo complesso sfugge ad ogni adeguato tentativo di riconduzione ad unità, demanda all’Autorità alla stessa (fra gli altri):

a) generali compiti di vigilanza, controllo e regolazione nel settore degli appalti e delle concessioni;

b) il potere di rivolgere atti di segnalazione e proposta al Governo, nonché di indirizzare specifiche relazioni al Parlamento;

c) il potere di emanare «linee-guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati» (attribuendosi all’ANAC un potere di contenuto e carattere sostanzialmente atipico);

d) la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 38 del codice);

c) la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (il quale opera ai fini delle iscrizioni di cui al precedente articolo 80);

e) la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (per la gestione di tale banca dati unificata l’ANAC si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici già previsto dall’articolo 7 del ‘codice de Lise);

f) la tenuta della Camera arbitrale per i contratti pubblici di cui all’art. 210;

g) la gestione e l’aggiornamento dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 78;

h) il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni ricadenti, in senso ampio, nell’ambito delle materie devolute;

i) la tenuta dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti e dell’elenco dei soggetti aggregatori.

Le funzioni dell’Anac

Volendo in estrema sintesi operare una ricostruzione minimamente sistematica, così come operata da Domenico Mollica nel suo blog,, le funzioni regolatorie sono declinate in termini generali ai commi 1, 2 dell’articolo 2013, prendendosene poi in sede di correttivo (comma 17-bis) l’applicazione, laddove atti vincolanti, alle procedure indette successivamente alla relativa entrata in vigore, previa pubblicità in GURI.

La funzione vigilanza dell’Anac

La vigilanza, dunque, afferisce, oltre al sistema degli appalti nel suo complesso, ai settori più delicati quali il sotto soglia, i contratti esclusi, i contratti segretati, e al sistema di qualificazione (art. 213, c. 3, lett. a), b), f), g)). Per gli appalti più delicati la vigilanza assume i connotati della “vigilanza collaborativa” tramite protocolli di intesa con le stazioni appaltanti al fine di supportarvi nella predisposizione degli atti e nella gestione dell’intera procedura di gara (art. 213, c. 1, lett. h).

La funzione di amministrazione ministrativa attiva

Compiti di amministrazione attiva sono: la gestione del rating di impresa degli operatori economici e del sistema di premialità e penalità in relazione alle denunce per estorsione (art. 83); la gestione del sistema SOA (art. 83 ss.); la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 213, c. 4); la tenuta dell’elenco dei soggetti aggregatori (art. 213, c. 16); la tenuta dell’elenco delle stazioni appaltanti che fanno affidamenti in house (art. 213 c. 15); la tenuta dell’albo dei commissari di gara (art. 77 e 213 c. 15); la tenuta della banca dati dei contratti pubblici (art. 213, c. 8 e 9); la tenuta del casellario informatico dei contratti pubblici (art. 213, c. 10); la tenuta dell’albo della camera arbitrale (art. 213, c. 11); la elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi (art. 213, c. 3, lett. h-bis), aggiunta dal decreto correttivo).

La funzione precontenziosa, abrogata

Compiti precontenziosi sono quelli delineati nell’art. 211 c. 1 relativo al parere precontenzioso, cui si aggiungeva la c.d. raccomandazione vincolante ancorché non propriamente riconducibile alla funzione precontenziosa, abrogata dal decreto correttivo e sostituita da una legittimazione straordinaria a impugnare.

La funzione di segnalazione

Vi sono poi i compiti di segnalazione, a Governo e Parlamento, di proposta al Governo, di relazione annuale al Governo e al Parlamento (artt. 213, c. 3, lett. c), d, e).

ebbene, i poteri strumentali a tali compiti sono quello ispettivo, anche avvalendosi di altri organi dello Stato, e segnatamente della Guardia di Finanza (art. 213, c. 5); quello di segnalazione agli organi di controllo e di denuncia all’Autorità giudiziaria penale (art. 213, c. 6); quello di collaborazione con l’AGCM per l’attribuzione del rating di legalità alle imprese (art. 213, c. 7); quello sanzionatorio (art. 213, c. 13).

Su tali poteri, in particolare su quelli di regolazione e raccomandazione, ha inciso in misura non lieve il decreto correttivo al codice (d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017).

Il nuovo codice amplia, in ogni caso, e porta ad ulteriori conseguenze le previsioni del  previgente codice in merito ai compiti di vigilanza e controllo sul settore dei contratti pubblici, così come può facilmente osservarsi con la costituzione e l’avvento del Consorzio valori S.c.a.r.l. 

Difatti, le attività di vigilanza e di controllo investono l’intera attività contrattuale in senso lato delle stazioni appaltanti (precontrattuale, stipulazione, esecuzione, attestazione SOA), “affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici” (art. 213, co. 3, lett. b) del decreto) e non più “al fine di garantire la realizzazione ad opera dell’amministrazione dell’efficienza ed efficacia in materia di opere e lavori pubblici”.

I compiti e funzioni dell’ANAC nel nuovo codice dei Contratti pubblici

Il legislatore con il principio direttivo recato alla lett. t) dell’art. 1 della legge delega, ha delineato un sistema nel cui ambito all’Autorità di settore sono attribuiti numerosi compiti e prerogative. In tale previsione sono richiamate le funzioni di regolazione, di vigilanza, controllo e di precontenzioso, poi declinati in termini generali rispettivamente nell’art. 213 e, con riguardo al precontenzioso, nell’art. 211 del D.Lgs. 50/2016.

Uno sguardo al nuovo codice dei contratti pubblici

In particolare, ancorché, il nuovo codice traduca le previsioni generali della legge delega in una miriade di disposizioni applicative, è l’art. 213 a rappresentare senz’altro la più articolata disposizione dedicata alla disciplina dell’Autorità Anticorruzione in ambito codicistico, sino a potersi configurare come una sorta di summa della sistematica delle relative attribuzioni.

L’articolo in questione, che per vero nel suo complesso sfugge ad ogni adeguato tentativo di riconduzione ad unità, demanda all’Autorità alla stessa (fra gli altri):

a) generali compiti di vigilanza, controllo e regolazione nel settore degli appalti e delle concessioni;

b) il potere di rivolgere atti di segnalazione e proposta al Governo, nonché di indirizzare specifiche relazioni al Parlamento;

c) il potere di emanare «linee-guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati» (attribuendosi all’ANAC un potere di contenuto e carattere sostanzialmente atipico);

d) la gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 38 del codice);

c) la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (il quale opera ai fini delle iscrizioni di cui al precedente articolo 80);

e) la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (per la gestione di tale banca dati unificata l’ANAC si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici già previsto dall’articolo 7 del ‘codice de Lise);

f) la tenuta della Camera arbitrale per i contratti pubblici di cui all’art. 210;

g) la gestione e l’aggiornamento dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 78;

h) il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni ricadenti, in senso ampio, nell’ambito delle materie devolute;

i) la tenuta dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti e dell’elenco dei soggetti aggregatori.

Le funzioni dell’Anac

Volendo in estrema sintesi operare una ricostruzione minimamente sistematica, così come operata da Domenico Mollica nel suo blog,, le funzioni regolatorie sono declinate in termini generali ai commi 1, 2 dell’articolo 2013, prendendosene poi in sede di correttivo (comma 17-bis) l’applicazione, laddove atti vincolanti, alle procedure indette successivamente alla relativa entrata in vigore, previa pubblicità in GURI.

La funzione vigilanza dell’Anac

La vigilanza, dunque, afferisce, oltre al sistema degli appalti nel suo complesso, ai settori più delicati quali il sotto soglia, i contratti esclusi, i contratti segretati, e al sistema di qualificazione (art. 213, c. 3, lett. a), b), f), g)). Per gli appalti più delicati la vigilanza assume i connotati della “vigilanza collaborativa” tramite protocolli di intesa con le stazioni appaltanti al fine di supportarvi nella predisposizione degli atti e nella gestione dell’intera procedura di gara (art. 213, c. 1, lett. h).

La funzione di amministrazione ministrativa attiva

Compiti di amministrazione attiva sono: la gestione del rating di impresa degli operatori economici e del sistema di premialità e penalità in relazione alle denunce per estorsione (art. 83); la gestione del sistema SOA (art. 83 ss.); la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 213, c. 4); la tenuta dell’elenco dei soggetti aggregatori (art. 213, c. 16); la tenuta dell’elenco delle stazioni appaltanti che fanno affidamenti in house (art. 213 c. 15); la tenuta dell’albo dei commissari di gara (art. 77 e 213 c. 15); la tenuta della banca dati dei contratti pubblici (art. 213, c. 8 e 9); la tenuta del casellario informatico dei contratti pubblici (art. 213, c. 10); la tenuta dell’albo della camera arbitrale (art. 213, c. 11); la elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi (art. 213, c. 3, lett. h-bis), aggiunta dal decreto correttivo).

La funzione precontenziosa, abrogata

Compiti precontenziosi sono quelli delineati nell’art. 211 c. 1 relativo al parere precontenzioso, cui si aggiungeva la c.d. raccomandazione vincolante ancorché non propriamente riconducibile alla funzione precontenziosa, abrogata dal decreto correttivo e sostituita da una legittimazione straordinaria a impugnare.

La funzione di segnalazione

Vi sono poi i compiti di segnalazione, a Governo e Parlamento, di proposta al Governo, di relazione annuale al Governo e al Parlamento (artt. 213, c. 3, lett. c), d, e).

ebbene, i poteri strumentali a tali compiti sono quello ispettivo, anche avvalendosi di altri organi dello Stato, e segnatamente della Guardia di Finanza (art. 213, c. 5); quello di segnalazione agli organi di controllo e di denuncia all’Autorità giudiziaria penale (art. 213, c. 6); quello di collaborazione con l’AGCM per l’attribuzione del rating di legalità alle imprese (art. 213, c. 7); quello sanzionatorio (art. 213, c. 13).

Su tali poteri, in particolare su quelli di regolazione e raccomandazione, ha inciso in misura non lieve il decreto correttivo al codice (d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017).

Il nuovo codice amplia, in ogni caso, e porta ad ulteriori conseguenze le previsioni del  previgente codice in merito ai compiti di vigilanza e controllo sul settore dei contratti pubblici, così come può facilmente osservarsi con la costituzione e l’avvento del Consorzio valori S.c.a.r.l. 

Difatti, le attività di vigilanza e di controllo investono l’intera attività contrattuale in senso lato delle stazioni appaltanti (precontrattuale, stipulazione, esecuzione, attestazione SOA), “affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici” (art. 213, co. 3, lett. b) del decreto) e non più “al fine di garantire la realizzazione ad opera dell’amministrazione dell’efficienza ed efficacia in materia di opere e lavori pubblici”.

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