Utility token, un approfondimento dal blog di Daniele Marinelli

L’Agenzia delle Entrate ha voluto pubblicare dei chiarimenti in merito agli utility token, facendo luce sugli aspetti fiscali da considerare. Ne abbiamo parlato con i ragazzi del blog di Daniele Marinelli, imprenditore italiano CEO e fondatore di DTSocialize, holding innovativa che si propone come pioniere nella protezione e valorizzazione dei dati online.

Utility token: cosa sono

Gli utility token sono quei token che sono stati creati per offrire sia uno specifico servizio ai suoi proprietari che un trattamento preferenziale rispetto ad altri. Molto spesso sono le società a beneficiare di questi token, per creare hype e valore rispetto ad un determinato prodotto o servizio. A differenza dei security token, ai detentori degli utility token non è offerta una partecipazione nella società che li ha emessi, pertanto la loro funzione non può essere definita come un’opportunità di investimento. Inoltre, questo genere di token rappresentano una buona fetta di tutti i token che vengono emessi in ambito ICO (Initial Coin Offer), che a loro volta costituiscono una diversa tipologia di finanziamento nata grazie alla tecnologia blockchain ed utilizzata soprattutto da startup che hanno l’obiettivo di realizzare un progetto specifico.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito agli utility token

Una volta chiarito il significato il funzionamento degli utility token e il valore token Ushare possiamo passare ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quest’ultima, relativamente agli utility token non si deve applicare lo stesso quadro normativo fiscale che si applica ai voucher. Tale chiarimento è nato dal quesito di una società che si occupa di proteggere i diritti d’autore attraverso la loro notarizzazione su blockchain, al fine di garantirne l’immodificabilità. L’intenzione della società, per raccogliere quanto necessario per completare la propria infrastruttura tecnologica e coprire le spese, è quella di iniziare una ICO tramite l’emissione di utility token, in modo tale da depositare, ad un prezzo favorevole, la propria musica.

Il precedente della Commissione europea

Già in passato, il 2 dicembre 2019 ed il 12 giugno 2020, nel corso delle riunioni del Comitato IVA la Commissione Europea aveva espresso forti dubbi sulla riconducibilità degli utility token in ambito della disciplina dei voucher. Secondo la Commissione Europea, infatti, non è applicabile la disciplina dei voucher a quella degli utility token in quanto, dopo l’emissione, la loro natura cambia per diventare:

●  una moneta virtuale

●  uno strumento d’investimento, suscettibile di essere negoziato nel mercato secondario in cambio di un profitto (c.d. hybrid token).

Conclusioni

In conclusione, Daniele Marinelli di uShare marketing, ha affermato che, secondo l’Agenzia delle Entrate, dal momento che gli utility token hanno una duplice funzione (nascono come strumenti di finanziamento e si trasformano come metodi di pagamento per servizi scontati) non si può applicare il medesimo trattamento IVA che invece è riservato ai voucher, in sede di ICO.

Utility token, un approfondimento dal blog di Daniele Marinelli

L’Agenzia delle Entrate ha voluto pubblicare dei chiarimenti in merito agli utility token, facendo luce sugli aspetti fiscali da considerare. Ne abbiamo parlato con i ragazzi del blog di Daniele Marinelli, imprenditore italiano CEO e fondatore di DTSocialize, holding innovativa che si propone come pioniere nella protezione e valorizzazione dei dati online.

Utility token: cosa sono

Gli utility token sono quei token che sono stati creati per offrire sia uno specifico servizio ai suoi proprietari che un trattamento preferenziale rispetto ad altri. Molto spesso sono le società a beneficiare di questi token, per creare hype e valore rispetto ad un determinato prodotto o servizio. A differenza dei security token, ai detentori degli utility token non è offerta una partecipazione nella società che li ha emessi, pertanto la loro funzione non può essere definita come un’opportunità di investimento. Inoltre, questo genere di token rappresentano una buona fetta di tutti i token che vengono emessi in ambito ICO (Initial Coin Offer), che a loro volta costituiscono una diversa tipologia di finanziamento nata grazie alla tecnologia blockchain ed utilizzata soprattutto da startup che hanno l’obiettivo di realizzare un progetto specifico.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito agli utility token

Una volta chiarito il significato il funzionamento degli utility token e il valore token Ushare possiamo passare ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quest’ultima, relativamente agli utility token non si deve applicare lo stesso quadro normativo fiscale che si applica ai voucher. Tale chiarimento è nato dal quesito di una società che si occupa di proteggere i diritti d’autore attraverso la loro notarizzazione su blockchain, al fine di garantirne l’immodificabilità. L’intenzione della società, per raccogliere quanto necessario per completare la propria infrastruttura tecnologica e coprire le spese, è quella di iniziare una ICO tramite l’emissione di utility token, in modo tale da depositare, ad un prezzo favorevole, la propria musica.

Il precedente della Commissione europea

Già in passato, il 2 dicembre 2019 ed il 12 giugno 2020, nel corso delle riunioni del Comitato IVA la Commissione Europea aveva espresso forti dubbi sulla riconducibilità degli utility token in ambito della disciplina dei voucher. Secondo la Commissione Europea, infatti, non è applicabile la disciplina dei voucher a quella degli utility token in quanto, dopo l’emissione, la loro natura cambia per diventare:

●  una moneta virtuale

●  uno strumento d’investimento, suscettibile di essere negoziato nel mercato secondario in cambio di un profitto (c.d. hybrid token).

Conclusioni

In conclusione, Daniele Marinelli di uShare marketing, ha affermato che, secondo l’Agenzia delle Entrate, dal momento che gli utility token hanno una duplice funzione (nascono come strumenti di finanziamento e si trasformano come metodi di pagamento per servizi scontati) non si può applicare il medesimo trattamento IVA che invece è riservato ai voucher, in sede di ICO.

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